Le Regioni.

Le prime idee circa l’organizzazione di uno stato federalista furono avanzate subito dopo l’unità d’Italia, ma l’istituzione delle Regioni fu ritenuta pericolosa e si preferì non interporre tra lo Stato ed i cittadini alcun soggetto intermedio rilevante da un punto di vista giuridico, lo Stato fu, così, organizzato secondo un modello fortemente centralizzato sia a livello politico sia amministrativo. Si crearono i Comuni e le Province come enti autarchici, dotati di personalità giuridica e capaci di amministrare gli interessi locali entro i confini rispettivi, sotto il perenne controllo da parte dello Stato.

Quasi 100 anni dopo, l’Assemblea Costituente prese atto della necessità di riconoscere le comunità locali e di attribuire loro una certa autonomia. Ci si rese conto, infatti, che lo Stato era portatore degli interessi generali della popolazione, ma che spesso questi non soddisfacevano le esigenze specifiche delle singole realtà locali i cui problemi richiedevano interventi mirati.

L’art. 5 della nostra Costituzione sancisce:

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Con esso si afferma il principio dell’unità e dell’indivisibilità dello Stato cercando, al contempo,  di salvaguardare le esigenze specifiche delle realtà locali.

La Costituzione mantenne in vita i due enti locali preesistenti, i Comuni e le Province ed istituì dei nuovi enti territoriali con maggiori poteri, le Regioni. Inizialmente si attuarono le sole Regioni a statuto speciale, mentre per la realizzazione di quelle a statuto ordinario si dovette attendere per più di 20 anni quando, con la legge 7-2-70 n. 108 si disciplinò l’elezione dei Consigli regionali e, con la legge delega n. 382 del 1975, il Parlamento approvò un primo trasferimento di funzioni alle Regioni, cui fece seguito il d.p.r. 616/1977 che diede inizio ad un processo di regionalizzazione mediante:

  • L’attribuzione di funzioni per settori (s’individuarono quattro categorie: l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa, i servizi sociali, lo sviluppo economico e l’assetto e l’utilizzazione del territorio);
  • La possibilità di delegare alle Regioni ulteriori competenze amministrative (art. 118 c. 2).

Anche dopo questi riconoscimenti, si era, tuttavia, lontani dalla creazione di uno Stato regionale, intendendo come tale una via intermedia tra lo Stato unitario e quello federale (lo Stato federale prevede la contrapposizione dei governi locali a quello centrale e presuppone la parità tra gli stati federati, mentre il regionalismo prevede il riconoscimento di sfere di autonomia legislativa, finanziaria e amministrativa alle Regioni).

Onde evitare che potessero essere minate l’indivisibilità e l’unità della Repubblica, furono previsti una serie di controlli sugli atti degli enti locali, riservando allo Stato determinati poteri e determinate materie.

Negli ultimi anni le richieste di maggiore autonomia sono divenute ancora più pressanti, ed il legislatore ha risposto con diverse leggi:

  • La legge 15/3/97 n.59  che ha delegato il Governo a conferire agli enti locali numerose funzioni amministrative prime esercitate dagli organi centrali dello Stato;
  • La legge 15/5/97 n.127 ha rafforzato le strutture degli enti locali per consentire loro di esercitare le funzioni conferitegli in modo autonomo;
  • Il decreto legislativo 31/3/1998, n. 112ha individuato espressamente le funzioni trasferite alle Regioni e agli enti locali e quelle riservate allo Stato.

L’art. 114 Cost. sancisce che:

La repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

Le Regioni le Province ed i Comuni sono chiamati enti pubblici territoriali. Esplichiamo questa definizione.

Per ente s’intende una persona giuridica; le Regioni, le Province ed i Comuni sono detti “pubblici” poiché sono stati istituiti per perseguire finalità di pubblico interesse e dispongono, nei limiti stabiliti dal diritto pubblico, di un potere di comando nei confronti dei cittadini. Essi, inoltre, sono detti territoriali perché il loro potere può essere esercitato entro e non oltre i limiti del loro territorio, salvo limitate eccezioni; ed autonomi perché, nelle materie che la legge riserva alla loro competenza, sono dotati di una notevole autonomia normativa (art. 117 Cost. possono emanare, su materie, leggi e altri atti normativi), statuaria (le regioni si dotano di statuti che disciplinano la loro organizzazione interna), amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.).

Le Regioni si differenziano sostanzialmente dai Comuni e dalle Province, non solo per la loro maggiore estensione territoriale, ma, soprattutto, per i loro poteri; le Regioni, infatti:

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  • Hanno l’iniziativa legislativa (art.71 e 121 Cost.);
  • Partecipano alla formazione del Senato (art.57 Cost.);
  • Partecipano all’elezione del Presidente della Repubblica con tre delegati eletti dal Consiglio Regionale;
  • Hanno il potere di chiedere il referendum.

Il nostro Stato si divide in 20 Regioni, cinque di loro, per motivi etnico - linguistici e storico – geografici, godono di una maggiore autonomia e sono dette “a statuto speciale”. Le restanti 15 sono dette “a statuto ordinario”.

Gli statuti sono atti che contengono le norme fondamentali sull’ordinamento di ciascuna Regione. Essi disciplinano la competenza amministrativa e legislativa della Regione, ed ...

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