Quando si parla della forma di governo francese la si definisce, riprendendo un termine coniato dal costituzionalista Maurice Duverger, come una forma di governo "Semi-presidenziale".

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INTRODUZIONE

Quando si parla della forma di governo francese la si definisce, riprendendo un termine coniato dal costituzionalista Maurice Duverger, come una forma di governo "Semi-presidenziale".

Tale appellativo è qualificante per quanto riguarda la titolarità e l'esercizio del potere esecutivo che non spetta come in un regime presidenziale solo al capo dello Stato, ma è qui condiviso da lui con il primo ministro.

Si può dire che siamo in presenza di un regime per metà presidenziale e per metà parlamentare, dove però il Presidente della Repubblica può divenire più potente che nei regimi presidenziali classici se è il capo di una maggioranza parlamentare disciplinata.

Si è cominciato a parlare di semi-presidenzialismo in seguito alla riforma del 1962 che ha modificato la Costituzione francese del 1958 fino ad allora interpretata in conformità con il principio parlamentare : la concezione parlamentare che qualificava i poteri del Presidente come nominali e ne attribuiva l'effettivo esercizio al primo ministro fu abbandonata e al presidente, eletto a suffragio universale, fu riconosciuto il reale esercizio dei suoi poteri.

In vista di una più approfondita analisi dell'organo governo sarà in questa sede opportuno richiamare quale sia la specifica terminologia adottata dal legislatore in sede costituente in relazione alla qualificazione dell'organo in questione e delle parti di cui si compone. La Costituzione del 1958 designa il capo del governo "primo ministro" poiché la qualifica di "presidente del consiglio dei ministri" è oggi esclusa dall'attribuzione, per norma espressa (art.9), della presidenza del consiglio dei ministri al capo dello Stato. La Costituzione, inoltre, non adopera mai il termine "esecutivo" per riferirsi al governo, e ciò in linea con la visione gollista della funzione del capo dello Stato, non solo arbitro super partes, ma partecipe con peso determinante al potere esecutivo.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e su proposta di questo anche gli altri membri del governo. Niente nella Costituzione fa intendere che il governo sia responsabile davanti al Presidente della Repubblica, ma tutti i primi ministri della V Repubblica si sono, una volta nominati, legati alla fiducia del Capo dello Stato, impegnandosi davanti a lui, sia per iscritto sotto forma di dimissioni in bianco, sia verbalmente, e dichiarando che non sarebbero rimasti in carica una volta perduto il consenso del Presidente. Dunque per la nomina di un nuovo governo come per la scelta di un nuovo primo ministro la volontà presidenziale è l'elemento più spesso determinante e anche per ciò che riguarda le dimissioni del governo, pur non essendoci nessuna misura, al di fuori del voto di censura, che possa giuridicamente costringere il governo alle dimissioni, il Capo dello Stato può influire notevolmente sulla fine delle funzioni del governo. In conclusione pur essendo il governo giuridicamente responsabile solo di fronte al parlamento, la prassi ha di fatto portato al regime della doppia fiducia; frequenti sono stati i casi di dimissioni provocate dal Capo dello Stato, anche in presenza di una massiccia fiducia accordata solo poco prima dalla camera, e ricorrenti anche i casi di dimissioni dopo le elezioni presidenziali.

Il Primo Ministro Francese

Gli articoli 21 e 22 della Costituzione sono specificamente dedicati al Primo Ministro i cui poteri principali possono essere sinteticamente così enumerati :
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a) propone al Capo dello Stato la nomina e la revoca dei ministri;

b) nomina agli impieghi civili e militari nei casi non riservati al Presidente della Repubblica dall'articolo 13;

c) presenta alle Assemblee i progetti di legge approvati dal Consiglio dei ministri;

d) può ricevere dal Capo dello Stato una delega generale per presiedere in sua vece i Consigli e i Comitati previsti dall'articolo 15;

e) può in via eccezionale assumere la Presidenza del Consiglio dei ministri in virtù di una delega espressa e per un ordine del giorno determinato;

f) impegna ...

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